statuto
Statuto dell'Associazione
"Deigma"
TITOLO I
Disposizioni generali
- Per iniziativa spontanea di un gruppo di persone che hanno condiviso un percorso professionale e culturale comune nel campo della ricerca sociale ed economica ed un'esperienza di lavoro presso la Fondazione Censis di Roma, è costituita l'Associazione denominata "Deigma".
- L'Associazione ha sede legale in Roma. La sede operativa sarà ubicata in Roma, Via Aleardi n. 18.
- L'Associazione ha durata illimitata.
- L'Associazione potrà essere sciolta con deliberazione del Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio stesso, dell'Assemblea dei Soci o del Presidente.
TITOLO II
Finalità e attività dell’Associazione
- L’Associazione non ha scopo di lucro.
- L’Associazione ha lo scopo principale di promuovere la riflessione e il dibattito su temi inerenti lo sviluppo sociale, economico e culturale con particolare attenzione alla dimensione territoriale.
- L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
- L’Associazione intende:
- condividere ed elaborare i contributi di studio e di ricerca realizzati dai Soci, anche autonomamente, su problemi inerenti lo sviluppo in ambito economico, sociale e culturale;
- sviluppare reti di collegamento permanenti tra i Soci per valorizzarne le professionalità e favorire i rapporti di scambio culturale;
- promuovere un laboratorio interdisciplinare di ricerche e di studi sui problemi dello sviluppo, attraverso un tavolo di discussione e lo scambio di informazioni e di conoscenze tra i Soci ed i ricercatori appartenenti ad ambienti culturali e professionali differenti;
- promuovere il dibattito e la ricerca orientata alla definizione di policies relative all'organizzazione sociale e allo sviluppo e favorirne l'attuazione a livello tecnico e politico;
- promuovere la diffusione di studi e ricerche attraverso pubblicazioni a stampa, editoria elettronica, convegni e seminari.
- Nell'ambito dei suoi scopi istituzionali l’Associazione può realizzare prestazioni, collaborazioni e consulenze per istituti, enti culturali e di ricerca, organizzazioni imprenditoriali e/o soggetti istituzionali.
- L'Associazione può aderire, con apposita delibera del Consiglio Direttivo, ad altre Associazioni, Enti o iniziative quando ciò risulti utile ai fini associativi.
TITOLO III
I Soci
- L'Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividano lo spirito, gli interessi e gli intenti richiamati all'Art.2 del presente Statuto.
- Sono Soci dell'Associazione:
§ coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo e il presente Statuto (Soci Fondatori);
§ coloro che ne facciano formale richiesta, e la cui domanda di adesione sia accolta dal Consiglio Direttivo (Soci Ordinari).
- Con la domanda di adesione l'aspirante Socio si impegna automaticamente ad accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.
- L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. L'adesione ha durata annuale e si intende rinnovata automaticamente se il Socio non invia comunicazione di recesso con preavviso di almeno due mesi.
- Il numero dei Soci è illimitato; ogni Socio deve essere registrato sull’apposito Registro dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo può accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’Istituzione interessata; può anche accogliere l'adesione di Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa. Sostenitori ed Onorari non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo.
- Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e gli impegni concordati e stabiliti dagli Organi dell’Associazione ed a contribuire al funzionamento dell’Associazione attraverso il pagamento della quota associativa annuale.
- Tutti i Soci hanno diritto a:
§ partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci;
§ votare direttamente o per delega;
§ svolgere le attività e partecipare alle iniziative dell'Associazione;
§ recedere dall'appartenenza all'Associazione.
- Le quote associative devono essere versate all'inizio di ogni anno solare, in un'unica soluzione, nella misura e secondo le modalità che verranno definite dal Consiglio Direttivo.
- I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:
§ dimissioni volontarie;
§ esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per inadempienze degli obblighi associativi o per mancato rispetto dello Statuto.
- L'esclusione deve essere comunicata con lettera raccomandata all'interessato. Il Socio avrà 15 giorni di tempo per far pervenire le proprie osservazioni al Consiglio Direttivo, il quale dovrà confermare o revocare entro i successivi 15 giorni le sue decisioni.
- La perdita della qualità di Socio non comporta il rimborso delle quote versate, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.
TITOLO IV
Gli Organi Sociali
- Organi dell'Associazione sono:
§ l'Assemblea dei Soci;
§ il Consiglio Direttivo;
§ il Presidente;
§ il Segretario.
- L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell’Associazione che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale; è presieduta dal Presidente e convocata dal Consiglio Direttivo.
- Compiti dell'Assemblea sono:
§ eleggere i membri del Consiglio Direttivo in un numero non superiore a sei;
§ modificare lo Statuto dell’Associazione;
§ fornire indicazioni per lo sviluppo delle attività e la realizzazione delle iniziative dell’Associazione;
§ esprimere suggerimenti per la divulgazione e la pubblicizzazione dei risultati derivanti dalle attività dell'Associazione.
§ fornire indicazioni per la valutazione delle attività dell’Associazione;
§ approvare il programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
§ approvare i bilanci consuntivi e preventivi.
- L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente ritenga necessaria la sua convocazione, oppure su domanda di almeno un terzo dei Soci. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla sua convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta dei Soci.
- Le riunioni dell'Assemblea sono convocate dal Presidente con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail, telegramma, ecc.).
- In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida e regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione, è valida e regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.
- Ciascun Socio non può essere portatore di più di due deleghe.
- L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente ritenga necessaria la sua convocazione, oppure su domanda di almeno un terzo dei Soci. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla sua convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta dei Soci.
- L'Assemblea, in convocazione straordinaria, può deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea in convocazione straordinaria è valida con la presenza, in proprio o per delega, di oltre i tre quarti dei Soci e, in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci; in entrambi i casi le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo è composto dai Soci Fondatori e da non più di 6 (sei) membri eletti dall'Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria almeno una volta ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente ritenga necessaria la sua convocazione, o su domanda di almeno un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla sua convocazione entro 15 giorni dalla richiesta dal ricevimento della richiesta dei componenti.
- Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 7 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail, telegramma, ecc.).
- Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
- Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
§ eleggere il Presidente;
§ nominare il Segretario;
§ definire le norme per il funzionamento dell'Associazione;
§ sovrintendere all'organizzazione delle attività e curare la gestione amministrativa e finanziaria;
§ redigere i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'Assemblea;
§ definire il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea dei Soci, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzando le eventuali spese;
§ deliberare sulle domande di ammissione dei Soci ed adottare eventuali provvedimenti nei confronti dei Soci;
§ stabilire l'ammontare delle eventuali quote associative e dei contributi a carico dei Soci;
§ assumere il personale.
- Il Consiglio Direttivo, inoltre, compie ogni atto per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed assume le decisioni necessarie per la realizzazione delle finalità statutarie; in particolare:
§ delibera i regolamenti;
§ dispone il più sicuro e conveniente impiego delle risorse economiche dell'Associazione;
§ delibera su eventuali accordi di collaborazione tra l'Associazione ed altri enti, istituzioni o soggetti privati.
- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
- Alle riunioni partecipa con diritto di voto il Segretario del Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più Soci senza diritto di voto.
- I componenti il Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea dei Soci durano in carica un anno e possono essere riconfermati. I componenti il Consiglio Direttivo possono essere sostituiti in caso di dimissioni o permanente impedimento, per il rimanente periodo.
- Il Presidente presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i componenti di quest'ultimo, a maggioranza dei propri componenti.
- Il Presidente dura in carica un anno e può essere riconfermato. Il Presidente può essere sostituito in caso di dimissioni o permanente impedimento, per il rimanente periodo.
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
- Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e, coadiuvato dal Segretario, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- Il Presidente dirige e coordina gli eventuali uffici dell'Associazione ed è capo del personale dipendente della stessa; inoltre, è responsabile del coordinamento e del controllo delle attività dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Associazione.
- In caso di assenza o di impedimento, le attribuzioni del Presidente sono esercitate dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età (Vice Presidente), al quale il Presidente può comunque delegare i suoi compiti, in tutto o in parte.
- In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
§ provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;
§ è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
§ è responsabile della redazione e della conservazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;
§ predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo, accompagnato da una relazione annuale sulla politica culturale sui programmi e sulle attività realizzate e/o progettate;
§ provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
- Il Segretario è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo con criteri di rotazione e dura in carica un anno. Il Segretario può essere sostituito in caso di dimissioni o permanente impedimento, per il rimanente periodo.
- Qualsiasi controversia sull'esecuzione o sulla interpretazione del presente Statuto, tra i Soci, tra i Soci e gli organi e tra gli organi, sarà devoluta alla decisione di un arbitro amichevole compositore, il quale deciderà "ex bono et aequo" senza vincoli di procedura.
- La determinazione dell'Arbitro avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
- L'Arbitro verrà nominato di comune accordo tra le parti, oppure in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'appello di Roma (oppure Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma), su istanza della parte più diligente.
TITOLO V
Il patrimonio e le entrate dell’Associazione
- Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
§ beni mobili e immobili e denaro pervenuti all'Associazione per donazione o successione;
§ i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità.
- Le entrate dell’Organizzazione sono costituite da:
§ quote associative ordinarie annuali;
§ contributi degli associati destinati all'attuazione degli scopi statutari;
§ introiti derivanti da convenzioni, prestazioni a terzi ed altre entrate da attività svolte;
§ entrate da lasciti, donazioni, oblazioni e simili;
§ proventi derivanti dal proprio patrimonio;
§ contributi dallo Stato o da altri enti, anche privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari.
- Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.
- La quota associativa a carico dei Soci è fissata dal Consiglio Direttivo. La quota è annuale, non frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.
- I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'Associazione, ne partecipare alle votazioni, né essere eletti alle cariche sociali.
TITOLO VI
Il bilancio
- Il Bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.
- Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.
- Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci entro il giorno 30 di Aprile di ciascun anno.
- Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
- Entro il mese di Dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci il bilancio preventivo dell’esercizio successivo.
- E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell’Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali.
TITOLO VII
Modifiche allo Statuto e scioglimento dell’Associazione
- Per la prima volta, la nomina delle cariche sociali può essere effettuata in sede di atto costitutivo.
- Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
- Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci da uno degli organi dell'Associazione o da almeno cinque Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria.
- Lo scioglimento o la cessazione dell’Associazione sono deliberati dall’Assemblea straordinaria.
- In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre Associazioni operanti in identico od analogo settore. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.
TITOLO VIII
Disposizioni finali
- Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti.
Il PresidenteCarlo CARMINUCCI | Il SegretarioMassimiliano PITTAU |
I Soci Fondatori
Fabrizio Maria AROSIO | Sandro CRUCIANI |
Roberto BATTISTI | Dario DE SIMONE |
Andrea BIANCHI | Maurizio SORCIONI |
Gianfranco CATALDI | Sergio VISTARINI |
La cosa mostrata